A decorrere dal 1° gennaio 2026, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, ad eccezione dei dati sensibili del cliente, e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente.
Questa “rivoluzione digitale” è finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, in particolare quella derivante dall’omessa dichiarazione degli incassi elettronici, spesso associata alla mancata emissione dello scontrino telematico.
In ottica di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità operative per effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronici e i registratoti telematici, che dovrà essere effettuato attraverso le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata di ciascun esercente.
L’obbligo riguarda i commercianti al minuto e soggetti assimilati (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.); sono ESCLUSI i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici dovrà essere effettuata al momento della registrazione della vendita / prestazione tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel documento commerciale andranno riportate le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento (quindi già attivi), il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione nell’area riservata del servizio web.
Ad oggi, sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il servizio web nel mese di marzo 2026; fino a tale data non si potrà fare nulla.
REGIME SANZIONATORIO: sanzioni di € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (Pos).
