Si tratta di un’operazione di finanziamento con diversi vantaggi:
- l’impresa venditrice ottiene immediata liquidità con l’alienazione del bene alla società finanziaria;
- mantiene il possesso del bene continuandolo a utilizzare nella propria attività;
- alla scadenza del contratto di leasing riscatta il bene e ne ritorna proprietaria;
- non essendo più proprietaria del bene l’impresa ottiene un risparmio in caso di eventuale manutenzione straordinaria dello stesso.
Il bene oggetto di questa operazione si considera ceduto e deve quindi essere eliminato dal bilancio dell’impresa cedente attraverso l’emissione di regolare fattura soggetta ad IVA; la differenza tra il prezzo di vendita concordato con la società finanziaria e il valore netto contabile iscritto nel bilancio della società cedente genera una plusvalenza o una minusvalenza.
La plusvalenza (ricavo imponibile) è ripartita in base alla durata del contratto di locazione finanziaria, dal momento in cui decorre il contratto stesso, in questo modo l’impatto economico che la vendita del bene ha sul bilancio viene differito in più esercizi.
Diversamente la minusvalenza (costo deducibile) rileva per intero nel conto economico all’atto della compravendita, purché la compravendita e la locazione finanziaria siano effettuate a condizioni di mercato.
La successiva concessione del bene da parte della società di leasing all’impresa utilizzatrice è rilevata contabilmente come una normale operazione di leasing (l’impresa utilizzerà il bene riconoscendo un canone periodico deducibile alla società di leasing).