CONTATTACI Logo
CONTATTACI
  • Home
  • Lo studio
  • Servizi
  • Team
  • Pubblicazioni
  • Contatti
Italiano
English

9 Giugno 2026 by Omar Rossoni Lascia un commento

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi promuove un intervento volto a sostenere gli investimenti delle imprese finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, contribuendo così alla riduzione delle emissioni inquinanti generate dall’attività economica.

Nell’ottica di incentivare percorsi strutturati di sviluppo sostenibile e di transizione energetica, l’iniziativa prevede altresì il sostegno all’ottenimento della certificazione energetica ISO 50001, riconosciuta quale strumento organico e sistemico per la gestione efficiente delle risorse energetiche all’interno dell’impresa.

Possono accedere all’agevolazione le micro, piccole e medie imprese che dispongano di una sede operativa interessata dall’intervento, regolarmente iscritta e attiva al Registro delle Imprese presso la sezione territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L’iniziativa prevede la concessione di contributi a fondo perduto nelle seguenti misure:

Misura A – Investimenti energetici

Impianti per la produzione di energie rinnovabili, sistemi di accumulo dell’energia, sostituzione di impianti a attrezzature produttive e/o di climatizzazione che comportino un risparmio di energia, interventi di relamping, oltre alle spese in ambito di formazione su tematiche di sostenibilità energetica e consulenza tecnica oltre a spese strumentali connesse (es. sistemi di domotica e monitoraggio dei consumi, lavori necessari per la realizzazione degli interventi). Gli interventi per i quali è richiesto il contributo dovranno essere al servizio degli spazi occupati dall’azienda e dei suoi processi produttivi.

Contributo pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, con investimento minimo euro 10.000,00 fino a un importo massimo di euro 50.000;

Misura B – Ottenimento della certificazione energetica ISO 50001

Spese di consulenza inerenti all’accompagnamento per l’ottenimento della certificazione e spese per l’ottenimento e la registrazione della certificazione, fatturate dall’ente certificatore o verificatore. Oltre ad un con contributo forfettario per il riconoscimento dell’impegno del personale interno che l’azienda dedica alla realizzazione del percorso di certificazione.

Contributo pari al 70% delle spese ammissibili, con investimento minimo euro 3.000,00 fino a un importo massimo di euro 20.000.

Per ogni impresa può essere presentata una sola richiesta di contributo per ciascuna misura.

Sono inoltre riconosciute specifiche premialità alle imprese che risultino in possesso del Rating di Legalità o della Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022.

Le richieste di contributo possono essere presentate dalle ore 10:00 del 3 giugno 2026 fino al 3 settembre 2026, fino a esaurimento delle risorse.

Le domande possono essere presentanti da parte dell’impresa (o soggetto delegato) che provvede al caricamento sulla piattaforma Restart della domanda e di tutti gli allegati sotto riportati che dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante in formato.p7m.

I professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni necessità.

Archiviato in:Non categorizzato

8 Febbraio 2026 by Omar Rossoni Lascia un commento

In occasione di Telefisco 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una regola generale da utilizzare in caso di errore nell’integrazione di una fattura acquisto intra o extra-Ue inviata erroneamente allo SDI. La regolarizzazione dovrà avvenire semplicemente attraverso un DOPPIO invio:

  1. Invio di autofattura con segno negativo che cancella la precedente,
  2. Invio nuovamente dell’autofattura corretta.

A titolo esemplificativo, ipotizziamo che il committente nazionale abbia integrato una fattura acquisto servizi estera con Iva al 10% anziché Iva al 22%; si procederà come segue:

  • Emissione di autofattura acquisto estera TD17 con segno negativo, identica all’autofattura inviata errata (quindi con Iva al 10%);
  • Emissione di autofattura acquisto estera TD17 corretta, quindi con integrazione Iva del 22%.

Si rammenta che bisognerà prestare attenzione alla tempistica di correzione rispetto al momento di effettuazione dell’adempimento originario e sulla base di quello verificare gli effetti contabili e sanzionatori connessi.

Di seguito ricordiamo le tempistiche per l’invio, al fine di evitare di incorrere in sanzioni per ritardati invii:

  • Acquisto BENI da FORNITORE UE: autofattura da inviare entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura dal fornitore;
  • Acquisto BENI da FORNITORE EXTRA-UE: NO autofattura, pagamento Iva in dogana;
  • Acquisto SERVIZI da FORNITORE UE: autofattura da inviare entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura dal fornitore;
  • Acquisto SERVIZI da FFORNITORE EXTRA-UE: autofattura da inviare entro il giorno 15 del mese successivo all’esecuzione del servizio.

I professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

 

Archiviato in:Non categorizzato

22 Gennaio 2026 by Omar Rossoni Lascia un commento

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper ammortamento che consiste in una maggiorazione, ai fini fiscali, del costo di acquisto di beni strumentali nuovi relativi a investimenti tecnologici effettuati da titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone e società di capitali) che stanno digitalizzando processi e produzione e che siano in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e con il versamento dei contributi.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Sono agevolabili gli acquisti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni che hanno le seguenti caratteristiche:

  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Per accedere con l’iper ammortamento è necessario che l’impresa pianifichi l’investimento verificando, in primis, che i beni abbiano le caratteristiche tecniche per accedere all’agevolazione e solo successivamente firmare il contratto con il fornitore. Successivamente, l’impresa dovrà pagare un acconto pari almeno al 20% dell’investimento entro il 31.12.2026 (per beneficiare dell’agevolazione nell’anno 2026).  Il fornitore procederà poi con l’installazione e il collaudo e con la consegna della documentazione tecnica.  L’impresa dovrà trasmettere tramite una piattaforma sviluppata dal GSE apposite comunicazioni e certificazioni relative gli investimenti agevolabili.

Appare opportuno che l’impresa proceda con un’accurata pianificazione dei propri investimenti, tenendo conto della possibilità di beneficiare di un orizzonte temporale triennale.

I professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento

Archiviato in:Non categorizzato

18 Ottobre 2025 by Omar Rossoni Lascia un commento

Il Mase ha comunicato l’apertura, a partir dal 22 ottobre 2025, dell’apposita piattaforma per la richiesta del c.d. “Bonus veicoli elettrici”, ossia per generare il voucher utilizzabile per l’acquisti di nuovi veicoli a zero emissioni.

Il bonus esame è spettante alle persone fisiche in possesso di un determinato ISEE e alle Microimprese, e richiede la rottamazione di un veicolo termico.

Per le PERSONE FISICHE è previsto l’agevolazione per l’acquisto di un solo nuovo veicolo di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al max 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) ad alimentazione esclusivamente elettrica, con prezzo di listino (Iva e optional esclusi) non superiori a € 35.000,00.

L’incentivo può essere concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a:

  • Euro 11.000, nel caso di acquirente residente in un’area urbana funzionale con un ISEE inferiore o pari a € 30.000;
  • Euro 9.000, nel caso di acquirente residente in un’area urbana funzionale con un ISEE superiore a € 30.000 ma inferiore o pari a € 40.000.

Per le MICROIMPRESE, l’agevolazione viene riconosciuta per l’acquisto di un massimo di 2 veicoli nuovi commerciali di categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa non superiore a 3,5 t) o N2 (veicoli destinati al trasporti di merci, aventi massa superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Alla singola Microimpresa spetta un massimo di 2 bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo con costo massimo pari a € 20.000.

Cosa si intende con “Microimprese”? Si intendono le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10 E un fatturato/totale di bilancio non superiore a 2 milioni €.

I soggetti interessati al presente Bonus dovranno accedere (tramite SPID/CIE) all’apposita piattaforma, raggiungibile al seguente indirizzo www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it, tramite la quale verrà “generato” il voucher.

La piattaforma sarà attiva a partir dalle ore 12.00 del 22 ottobre 2025.

I professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

 

Archiviato in:Non categorizzato

4 Settembre 2025 by Omar Rossoni Lascia un commento

Con il cosiddetto “Decreto Coesione” il Legislatore ha previsto il riconoscimento di incentivi per l’avvio di attività imprenditoriali.

Recentemente, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità attuative.

SOGGETTI BENEFICIARI: giovani di età inferiore a 35 anni che, alternativamente, risultino inoccupati, inattivi o disoccupati, compreso coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, oppure, disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, compresi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione.

INIZIATIVE ECONOMICHE AMMISSIBILI: iniziative finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo mediante apertura di P.Iva, di impresa individuale iscritta al Registro delle Imprese, di impresa in forma societaria iscritta al Registro delle Imprese (SNC, SAS, SRL, SOCIETÀ COOPERATIVA) o libero-professionali anche in forma di società tra professionisti.

INCENTIVI: possono consistere nel riconoscimento di un voucher di avvio (pari al 100% dell’investimento), utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi connessi all’avvio dell’attività, per un importo massimo di € 30.000,00 (per singola iniziativa economica) o un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per programmi di spesa non superiori a € 120.000,00.

SPESE AMMISSIBILI: spese per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, immobilizzazioni immateriali o consulenze tecnico-specialistiche finalizzate alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative, di prototipi, modelli, stampi e matrici.

SPESE NON AMMISSIBILI: non sono ammissibili le spese per l’acquisto di terreni/immobili, l’acquisto di mobili, attrezzature e veicoli non necessari per raggiungere l’obiettivo dell’operazione, interessi passivi e imposte, i costi per materie prime, personale, utenze e locazioni.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a sportello; la domanda per la richiesta del contributo può essere presentata esclusivamente dal soggetto che intende avviare l’attività, va compilata in forma elettronica utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia, va firmata digitalmente dal titolare della ditta e va corredata da dettagliata descrizione dell’attività che si intende avviare. In caso di valutazione positiva, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, verrà adottato il Provvedimento di concessione. Decorsi 3 mesi dalla data del Provvedimento di concessione, si potrà richiedere l’erogazione della prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori.

EROGAZIONE: la prima quota del contributo viene erogata a fronte della presentazione dei titoli di spesa per valore compreso tra il 30% e il 70% delle spese ammesse a contributo e viene pagata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione; la richiesta della quota a saldo deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di pagamento dell’ultimo documento di spesa indicato.

I professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

Archiviato in:Non categorizzato

16 Dicembre 2023 by Omar Rossoni Lascia un commento

L’agenzia delle Entrate ha chiarito di recente che le spese sostenute da un agente di commercio per l’energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell’auto sono equiparate a quelle sostenute per le spese di rifornimento di benzina, quindi

  • Costo deducibile nella misura dell’80%
  • Iva detraibile al 100%

Il “recupero della spesa” potrà avvenire anche qualora la ricarica sia effettuata presso una wall box situata nei locali del contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività, sempre che si possa concretamente documentare e comprovare l’utilizzo della suddetta energia come “carburante”.

Si ricorda, così come già previsto per i canonici rifornimenti di benzina, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva spettano solo se il rifornimento è stato pagato mediante modalità tracciate (bonifico, assegno, ecc.).

Cit. Risposta agenzia Entrate 477 del 15/12/2023

Archiviato in:Non categorizzato

25 Novembre 2023 by Omar Rossoni Lascia un commento

Nelle società di persone, così come previsto dal nostro Codice Civile, è vietata la distribuzione di utili “fittizi”, quindi è lecito prelevare somme fino a concorrenza dell’utile effettivamente conseguito dalla società.

L’art. 2303 del Codice Civile recita quanto segue: “Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti“.

Nelle società di persone l’utile dell’esercizio diviene definitivo con l’approvazione del c.d. “Rendiconto” ovvero la situazione patrimoniale e finanziaria che viene predisposta al termine dell’esercizio (non vi è un bilancio vero è proprio a differenze delle società di capitali).

Sebbene lo stesso Codice Civile preveda poi che si possano prelevare utili solo successivamente all’approvazione di tale documento, nella prassi diffusa, non dovendo predisporre nessun verbale per la distribuzione di utili, è solito prelevare nel corso dell’anno somme a titolo di “acconti”  quali prelievi di utili che verranno conseguiti dalla società, a patto che lo stesso Statuto societario contenga clausole specifiche in merito (se non presente, risulta necessario introdurre nello Statuto una clausola che permetta l’acconto degli utili durante l’esercizio)

⚠️ MA ATTENZIONE 

qualora si dovessero prelevare importi superiori all’utile effettivamente realizzato, i soci sono tenuti a restituire quanto prelevato in eccesso in quanto, diversamente, potrebbero vedersi attribuire tale differenziale a tassazione quale redditi da partecipazione o addirittura, nei peggiori dei casi,  potrebbero venir accusati di aver posto in essere operazioni sospette di “nero”, con tutte le conseguenze del caso.

Per le ragioni qui sopra esposte è opportuno verificare lo Statuto della propria società, predisporre situazione contabili infra-annuali periodiche e prelevare durante l’anno somme per importi inferiori all’utile conseguito sino a far data.

Archiviato in:Non categorizzato

26 Settembre 2023 by Omar Rossoni Lascia un commento

Il capitale investito in un’azienda si crea non solo attraverso il capitale apportato dal titolare o dai soci, ma anche con l’utilizzo del capitale di terzi (banche, finanziatori etc. ).

La leva finanziaria consente di valutare se un investimento deve essere effettuato tramite risorse interne all’azienda oppure tramite il capitale di debito.

La scelta di ricorrere all’indebitamento presso terzi non per forza deve risultare poco conveniente, anzi acquisire capitale di terzi, a volte, si rileva la scelta più corretta.

Sotto il profilo economico possiamo ottenere due distinte situazioni:

    1. Se la redditività del capitale investito è maggiore della redditività del capitale di terzi (ROI >ROD) è conveniente l’indebitamento perché il capitale di terzi moltiplica la redditività del capitale proprio. Si crea un effetto leva sul debito che permette di massimizzare il ROE.

 

  1. Se la redditività del capitale investito è minore della redditività del capitale di terzi (ROI <ROD) in questo caso la redditività del capitale investito non è in grado di remunerare il costo del capitale di terzi e l’indebitamento non risulta vantaggioso. Conviene valutare altre possibilità.

L’indice misura quindi il grado di indebitamento dell’azienda, se il rapporto è elevato per gli investitori esterni il prestito di capitali diventa molto rischioso e quindi per l’azienda aumenta il costo dell’indebitamento, tramite un incremento degli oneri finanziari connessi al prestito. In alcuni casi l’istituto di credito potrebbe addirittura non concedere il prestito richiesto.

Attenzione a non generalizzare, l’indicatore deve essere attentamente analizzato poiché ci sono aziende sul mercato che hanno un elevato indice di indebitamento ma sono in salute.

Archiviato in:Non categorizzato

©2026 Studio Rossoni
  • Company
  • Company
  • Privacy Policy
  • Credits
Sito disegnato e sviluppato da
Fable Design Srl
via Torino, 24/11, 20063 Cernusco sul Naviglio MI
fabledesign.it
Studio Rossoni S.n.c.
Via Monte Rosa, 13, 20066 Melzo MI
IT09471740150