L’agenzia delle Entrate ha chiarito di recente che le spese sostenute da un agente di commercio per l’energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell’auto sono equiparate a quelle sostenute per le spese di rifornimento di benzina, quindi
- Costo deducibile nella misura dell’80%
- Iva detraibile al 100%
Il “recupero della spesa” potrà avvenire anche qualora la ricarica sia effettuata presso una wall box situata nei locali del contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività, sempre che si possa concretamente documentare e comprovare l’utilizzo della suddetta energia come “carburante”.
Si ricorda, così come già previsto per i canonici rifornimenti di benzina, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva spettano solo se il rifornimento è stato pagato mediante modalità tracciate (bonifico, assegno, ecc.).
Cit. Risposta agenzia Entrate 477 del 15/12/2023