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9 Luglio 2026 by Thomas Rossoni Lascia un commento

L’incentivo Autoimpiego Centro-Nord è una misura finalizzata a promuovere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, professionali e di lavoro autonomo nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Il progetto è gestito da Invitalia e la dotazione finanziaria complessiva ammonta a 219,6 milioni di euro.

La misura è destinata ai giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti che si trovino in condizioni di inattività, inoccupazione o disoccupazione. Possono inoltre accedere all’incentivo i beneficiari del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e i cosiddetti working poor, ossia lavoratori con redditi insufficienti a garantire un adeguato livello di sostentamento.

L’agevolazione sostiene l’avvio di nuove iniziative di autoimpiego in tutti i settori economici, con esclusione delle attività riconducibili ai comparti dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

L’incentivo prevede le seguenti forme di sostegno economico:

  • un voucher a fondo perduto fino a un massimo di 30.000 euro, elevabile a 40.000 euro nei casi previsti dalla normativa;
  • un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili per programmi di investimento fino a 120.000 euro;
  • un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili per programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e fino a 200.000 euro.

L’attività deve essere:

  • Avviata nel mese precedente alla presentazione della domanda oppure nel mese stesso di presentazione;
  • Ancora inattiva al momento dell’invio della domanda: le istruzioni indicano che la partita IVA non deve essere movimentata, nessun ricavo o costo registrato, salvo piccole spese di avviamento necessarie. Tale aspetto è a valutare attentamente, in seguito ad un significativo numero di domande respinte;
  • Non deve coincidere con un’attività ATECO identica già svolta dal richiedente nei 6 mesi precedenti l’apertura.

È possibile presentare una sola domanda per iniziativa. Una domanda successiva alla prima è ammessa soltanto se la precedente è stata respinta.

La domanda di agevolazione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal titolare o dal legale rappresentante dell’iniziativa, mediante l’area personale di Invitalia, accedendo con SPID, CIE o CNS e firma digitale.

Le istanze sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e vengono esaminate entro 90 giorni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Se non soddisfi i requisiti di Autoimpiego Centro-Nord esistono altre misure che possono fare al caso tuo. I professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni necessità.

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5 Maggio 2026 by Thomas Rossoni Lascia un commento

Dalle ore 10.00 del 30.04.2026 è stato aperto lo sportello per la presentazione delle domande del bando “Nuova Impresa Lombardia 2026”, un’importante opportunità di finanziamento a fondo perduto per l’avvio di nuove attività sul territorio regionale. La chiusura è prevista per le ore 12.00 del 29 gennaio 2027, con possibile chiusura anticipata per esaurimento fondi.

È previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di €10.000. L’investimento minimo richiesto è pari a €3.000.

Possono accedere al bando:

  • le MPMI che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026 e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;
  • lavoratori autonomi con partita iva individuale che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate;
  • professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate da non oltre quattro anni dalla data della domanda e fino al 31 dicembre 2026 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate

Sono ammesse le spese sostenute, dopo l’apertura della partita IVA, per l’acquisto di beni nuovi il cui pagamento sia avvenuto con messi tracciabili, tra cui:

  • Costi di costituzione (notaio, avvio attività)
  • Macchinari, attrezzature, arredi, hardware (nuovi)
  • Software gestionali, e-commerce, sito web
  • Consulenze (marketing, contrattualistica, strategica)
  • Attività promozionali e pubblicitarie

Il progetto deve prevedere una spesa minima di 3.000 euro. Il contributo è a fondo perduto e può coprire fino al 50% delle spese ammesse, con un massimo di 10.000 euro. È possibile presentare anche domande che prevedano esclusivamente spese in conto capitale. Ogni impresa o professionista può presentare una sola domanda, identificata tramite codice fiscale. Tuttavia, chi ha già presentato una domanda non ammessa può ripresentarla. Non possono ottenere il contributo le nuove imprese che possiedono, a qualsiasi titolo, apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8/2013.

I progetti saranno valutati sulla base di qualità e sostenibilità economica, del livello di innovazione e impatto occupazionale.

La domanda di contributo deve essere presentata a Unioncamere Lombardia in modalità telematica a partire dalle ore 10.00 del 30 aprile 2026 ed entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2027 (salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria) secondo il format dedicato.

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica, utilizzando SPID, CNS o CIE e con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, attraverso lo specifico sportello all’interno della piattaforma di Infocamere.

I professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni necessità.

 

 

 

 

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6 Novembre 2025 by Thomas Rossoni Lascia un commento

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, ad eccezione dei dati sensibili del cliente, e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente.

Questa “rivoluzione digitale” è finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, in particolare quella derivante dall’omessa dichiarazione degli incassi elettronici, spesso associata alla mancata emissione dello scontrino telematico.

In ottica di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità operative per effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronici e i registratoti telematici, che dovrà essere effettuato attraverso le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata di ciascun esercente.

L’obbligo riguarda i commercianti al minuto e soggetti assimilati (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.); sono ESCLUSI i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici dovrà essere effettuata al momento della registrazione della vendita / prestazione tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel documento commerciale andranno riportate le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento (quindi già attivi), il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione nell’area riservata del servizio web.

Ad oggi, sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il servizio web nel mese di marzo 2026; fino a tale data non si potrà fare nulla.

REGIME SANZIONATORIO: sanzioni di € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (Pos).

 

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11 Settembre 2025 by Thomas Rossoni Lascia un commento

In virtù della nuova classificazione Ateco 2025 anche i condomini devono utilizzare il nuovo codice negli atti ufficiali, documenti e nelle dichiarazioni fiscali da presentare all’Agenzia delle Entrate (ad esempio: Modello 770).

Il nuovo codice attribuito, che dovrà essere utilizzato da tutti i condomini (con o senza dipendenti) è:

97.00.10 Attività di condomini come datori di lavoro per personale domestico

Sebbene l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, abbia espressamente specificato che l’adozione della nuova classificazione Ateco non comporta l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione, SI CONSIGLIA VIVAMENTE, in linea con le varie associazioni di categoria,  di procedere ugualmente con l’aggiornamento, PRIMA dell’invio dei modelli 770, attraverso la predisposizione e l’invio dei:

  • Modelli AA5/6, per i condomini con solo codice fiscale;
  • Modelli AA7/10, per i condomini con P. Iva.

I professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

 

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25 Settembre 2023 by Thomas Rossoni Lascia un commento

L’EBITDA rappresenta un margine, cioè una differenza tra ricavi e costi, con una portata segnaletica economica e finanziaria. Equivale al concetto di MOL (Margine operativo lordo), anche se a volte viene differenziato non considerando gli accantonamenti.

Tramite l’EBITDA possiamo valutare se l’azienda è in grado di generare ricchezza tramite la sola gestione operativa, escludendo quindi le politiche di bilancio legate agli ammortamenti e accantonamenti, la gestione straordinaria, la situazione debitoria che influisce sulla gestione finanziaria e gli effetti fiscali.

Il primo punto da cui partire per la determinazione di questo indicatore è la corretta riclassificazione del conto economico, secondo lo schema come qui sotto riportato.

1) Ricavi di vendita 17.000,00
2) Rimanenze finali prodotti finiti 1.500,00
3) Rimanenze iniziali prodotti finiti 500,00
4) Valore della produzione di esercizio (1-2-3) 18.000,00
5) Acquisti di materiali 6.000,00
6) Rimanenze iniziali di materiali 1.000,00
7) Rimanenze finali di materiali 500,00
8) Consumi di materiali (5+6-7) 6.500,00
9) MARGINE SUI MATERIALI (4-8) 11.500,00
10) Prestazione di servizi e acquisti diversi da terze economie 2.000,00
11) VALORE AGGIUNTO (9-10) 9.500,00
12) Costo del lavoro 5.000,00
13) EBITDA (o MOL) (11-12) 4.500,00
14.1) Ammortamenti 2.000,00
14.2) Accantonamenti 400,00
15) EBIT (o margine operativo netto) (13-14) 2.100,00
16) Gestione finanziaria – 400,00
17) Gestione straordinaria – 100,00
18) RISULTATO DELL’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (15-16-17) 1.600,00
19) Imposte sul reddito 800,00
20) RISULTATO DELL’ESERCIZIO (18-19) 800,00

Successivamente, per il calcolo dell’EBITDA, si procederà con uno dei seguenti metodi:

1. Metodo differenziale: si parte dai ricavi e si sottraggono i costi dei materiali, i costi esterni operativi e il costo del lavoro, COME SEGUE:

1) Ricavi di vendita 17.000,00
2) Rimanenze finali prodotti finiti 1.500,00
3) Rimanenze iniziali prodotti finiti 500,00
4) Valore della produzione di esercizio (1-2-3) 18.000,00
5) Acquisti di materiali 6.000,00
6) Rimanenze iniziali di materiali 1.000,00
7) Rimanenze finali di materiali 500,00
8) Consumi di materiali (5+6-7) 6.500,00
9) MARGINE SUI MATERIALI (4-8) 11.500,00
10) Prestazione di servizi e acquisti diversi da terze economie 2.000,00
11) VALORE AGGIUNTO (9-10) 9.500,00
12) Costo del lavoro 5.000,00
13) EBITDA (o MOL) (11-12) 4.500,00

Oppure:

2. Metodo cumulativo: si parte dell’utile di esercizio e si aggiungono le imposte, le componenti straordinarie, gli accantonamenti e gli ammortamenti, COME SEGUE:

RISULTATO DELL’ESERCIZIO (18-19) 800,00
Imposte sul reddito 800,00
Gestione straordinaria 100,00
Gestione finanziaria 400,00
Accantonamenti 400,00
Ammortamenti 2.000,00
14) EBITDA (o MOL) (11-12) 4.500,00

L’indicatore determinato potrà essere utilizzato per compiere sia analisi economiche che finanziarie.

La dimensione ECONOMICA si ravvisa nella sua capacità di rappresentare il Valore che l’azienda crea dopo aver sostenuto i costi esterni e quelli del lavoro.

La dimensione FINANZIARIA, invece, si riscontra nella capacità dell’indicatore di approssimare il valore del flusso di cassa operativo prodotto dall’azienda.

Un Ebitda NEGATIVO significa che probabilmente l’azienda assorbe liquidità, viceversa un valore POSITIVO significa che l’azienda genera liquidità.

 

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24 Settembre 2023 by Thomas Rossoni Lascia un commento

Si tratta di un’operazione di finanziamento con diversi vantaggi:

  1. l’impresa venditrice ottiene immediata liquidità con l’alienazione del bene alla società finanziaria;
  2. mantiene il possesso del bene continuandolo a utilizzare nella propria attività;
  3. alla scadenza del contratto di leasing riscatta il bene e ne ritorna proprietaria;
  4. non essendo più proprietaria del bene l’impresa ottiene un risparmio in caso di eventuale manutenzione straordinaria dello stesso.

Il bene oggetto di questa operazione si considera ceduto e deve quindi essere eliminato dal bilancio dell’impresa cedente attraverso l’emissione di regolare fattura soggetta ad IVA; la differenza tra il prezzo di vendita concordato con la società finanziaria e il valore netto contabile iscritto nel bilancio della società cedente genera una plusvalenza o una minusvalenza.

La plusvalenza (ricavo imponibile) è ripartita in base alla durata del contratto di locazione finanziaria, dal momento in cui decorre il contratto stesso, in questo modo l’impatto economico che la vendita del bene ha sul bilancio viene differito in più esercizi.

Diversamente la minusvalenza (costo deducibile) rileva per intero nel conto economico all’atto della compravendita, purché la compravendita e la locazione finanziaria siano effettuate a condizioni di mercato.

La successiva concessione del bene da parte della società di leasing all’impresa utilizzatrice è rilevata contabilmente come una normale operazione di leasing (l’impresa utilizzerà il bene riconoscendo un canone periodico deducibile alla società di leasing).

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